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Formazione obbligatoria e dotazioni di sicurezza: cosa deve garantire davvero un datore di lavoro

10/09/2026

Formazione obbligatoria e dotazioni di sicurezza: cosa deve garantire davvero un datore di lavoro

Una piccola impresa con quattro dipendenti ha gli stessi obblighi di sicurezza di una società con quattrocento.

Cambia la scala, non la sostanza. Questo è il punto che genera più confusione fra gli artigiani, i piccoli impiantisti e le imprese edili che ci scrivono, perché la percezione comune è che sotto una certa soglia dimensionale il legislatore chiuda un occhio.

Non è così, e la parte che riguarda formazione e dispositivi di protezione è forse quella dove il divario fra quello che si crede e quello che è scritto nel decreto si allarga di più.

Proviamo a rimettere in fila le cose, partendo da quello che un titolare deve poter mostrare in caso di controllo.

La mappa degli obblighi formativi

Il riferimento è l’articolo 37 del decreto legislativo 81 del 2008, che impone al datore di lavoro di assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata sui rischi della mansione. Durata e contenuti minimi non stanno però nel decreto: li fissa un accordo fra Stato, Regioni e Province autonome.

Quello in vigore oggi è del 17 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 119 del 24 maggio 2025, e ha sostituito la stratificazione di accordi precedenti che era diventata difficile da leggere anche per gli addetti ai lavori.

Il Ministero del Lavoro ha raccolto testo e chiarimenti applicativi in una pagina dedicata all’accordo, aggiornata con le FAQ del gruppo di lavoro interistituzionale che comprende anche INAIL e Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La novità che tocca più da vicino le microimprese è la formazione del datore di lavoro, che prima era obbligatoria solo per chi svolgeva in proprio il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Adesso riguarda tutti i datori di lavoro. Se avete anche un solo dipendente o un socio lavoratore inquadrato come tale, quel corso vi riguarda.

Accanto a questo restano gli obblighi che conoscete già: la formazione generale e specifica dei lavoratori, con durata legata al livello di rischio dell’attività, la formazione del preposto, quella del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, gli addetti antincendio e quelli al primo soccorso.

E poi ci sono le abilitazioni per attrezzature particolari, dai carrelli elevatori alle piattaforme di lavoro mobili elevabili. Ognuna con il suo aggiornamento periodico.

Un errore che vediamo spesso è considerare la formazione un adempimento da fare una volta e archiviare.

Gli aggiornamenti hanno scadenze proprie, in genere quinquennali, e la mancata frequenza riporta il lavoratore nella condizione di non formato. Vale la pena tenere le date su un foglio unico invece che negli attestati sparsi nei raccoglitori.

Tutto parte dalla valutazione dei rischi

C’è un motivo per cui l’ordine delle cose non può essere invertito. Il documento di valutazione dei rischi non è un modulo da compilare dopo aver comprato i caschi: è il testo che spiega perché avete comprato proprio quei caschi e non altri.

Senza quella ricognizione, la scelta dei dispositivi diventa arbitraria e la formazione diventa generica.

La valutazione va rifatta quando cambia qualcosa di rilevante. Un nuovo macchinario. Un cantiere con caratteristiche diverse dai precedenti.

Un infortunio significativo. Una modifica del ciclo produttivo. Nelle imprese piccole questo passaggio salta spesso, perché il documento è stato redatto anni fa da un consulente esterno e da allora nessuno lo ha più aperto.

Poi arriva l’ispezione e la fotografia dell’azienda che emerge dalle carte non assomiglia a quella reale.

Prima si protegge tutti, poi si protegge il singolo

L’articolo 15 del decreto stabilisce una gerarchia che vale la pena leggere con attenzione. Le misure generali di tutela mettono al primo posto l’eliminazione del rischio alla fonte. Solo dove il rischio non è eliminabile si passa alla riduzione, e all’interno di questa la protezione collettiva viene prima di quella individuale.

Tradotto in pratica: se su una copertura potete installare un parapetto perimetrale, il parapetto va installato.

L’imbracatura non è un’alternativa più economica da preferire, è il ripiego per le situazioni in cui la barriera fisica non è tecnicamente possibile o dove il lavoro dura poco e la sua installazione introdurrebbe rischi maggiori.

L’articolo 111 dice esattamente questo per i lavori in quota.

La differenza ha conseguenze concrete.

Un parapetto protegge chiunque salga, anche chi non ha ricevuto istruzioni, anche il tecnico esterno che passa mezz’ora sul tetto.

Un dispositivo individuale protegge solo chi lo indossa, e soltanto se lo indossa nel modo corretto, agganciato a un punto idoneo. Il margine di errore umano è tutto lì.

Con quali criteri si sceglie un dispositivo

Gli articoli 76 e 77 fissano i requisiti. Il dispositivo deve essere adeguato ai rischi da prevenire senza introdurne di nuovi, adeguato alle condizioni del posto di lavoro, compatibile con le esigenze ergonomiche e con lo stato di salute di chi lo usa.

Deve poter essere adattato all’utilizzatore. E quando più dispositivi si indossano insieme, devono essere compatibili fra loro e mantenere la propria efficacia: un facciale filtrante che impedisce al sottogola del casco di chiudere è un problema, non una soluzione.

Il datore di lavoro sceglie sulla base della valutazione dei rischi, aggiorna la scelta quando le condizioni cambiano, mantiene i dispositivi in efficienza, provvede alle riparazioni e alle sostituzioni.

Su questo passaggio, che è quello dove le piccole imprese si trovano più scoperte perché manca una figura tecnica interna, abbiamo trovato utile la ricognizione sui criteri e sulle lavorazioni in cui l’obbligo scatta pubblicata da un’azienda che si occupa di sistemi anticaduta, che chiarisce quando devono essere usati i DPI in relazione alle diverse categorie di rischio.

Le categorie contano parecchio. I dispositivi di terza categoria, quelli che proteggono da rischi di morte o lesioni gravi e permanenti, comprendono le imbracature anticaduta, i dispositivi retrattili, i cordini con assorbitore, le protezioni respiratorie isolanti.

Per questi la formazione non basta: serve l’addestramento, cioè una prova pratica documentata in cui il lavoratore usa davvero il dispositivo sotto la guida di una persona esperta. Lo stesso vale per i dispositivi di protezione dell’udito.

È un obbligo che ha una traccia scritta, con nome del formatore, data, contenuto della prova e firma del lavoratore.

Dove l’obbligo scatta più spesso

Alcune lavorazioni ricorrono in modo sistematico. I lavori su coperture e in quota oltre i due metri. Gli interventi su ponteggi e su piattaforme.

La manutenzione di impianti tecnologici installati sui tetti, dai fotovoltaici alle unità di condizionamento.

La potatura in altezza. Gli accessi a serbatoi, vasche, cisterne e cunicoli, dove alle attrezzature anticaduta si somma il tema della respirazione e della sorveglianza dall’esterno.

In tutte queste situazioni il dispositivo non viaggia mai da solo. Un’imbracatura senza un punto di ancoraggio idoneo e verificato è un oggetto inutile, e la scelta dell’ancoraggio dipende dalla struttura su cui si lavora, non dal catalogo del fornitore.

Vi consigliamo di far coincidere la valutazione del rischio di caduta con un sopralluogo vero sull’edificio, perché è lì che si capisce se il sistema previsto sulla carta funziona.

Un ultimo dato pratico sulla documentazione. In caso di verifica, quello che viene chiesto è quasi sempre lo stesso pacchetto: il documento di valutazione dei rischi con la parte dedicata ai dispositivi, gli attestati di formazione e di addestramento con le date, le note di consegna dei dispositivi firmate dai lavoratori, i verbali dei controlli periodici sui dispositivi di terza categoria.

Averlo ordinato e completo non è una garanzia contro gli infortuni, ma è la differenza fra un controllo che si chiude in mezz’ora e uno che si trascina per settimane.

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